In questa sezione pubblichiamo informazioni che chiariscono le regole previste per la composizione e l’effettivo funzionamento delle maggiori gestioni pensionistiche amministrate dall’Istituto.
Che cos’è “Porte Aperte” ?
La cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato ( CTPS) è stata istituita il 1° gennaio 1996, in applicazione della Legge n.335 del 1995, come gestione separata dell’INPDAP. La soppressione dell’INPDAP, dal 1° gennaio 2012, ha determinato il trasferimento dei Fondi gestiti dall’ex INPDAP all’INPS.
Alla cassa CTPS sono iscritti i dipendenti dello Stato, della scuola, dell’università e le forze armate per un totale di 1.581.000 iscritti.
Gli iscritti al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (Vigili del Fuoco, Corpi di Polizia, Forze Armate, Carriera Prefettizia, Carriera Penitenziaria) sono circa 536.000.
La situazione economico-finanziaria
La cassa CTPS è gestita contabilmente in maniera unitaria, senza dare un’evidenzia contabile separata per categorie di iscritti/pensionati. Pertanto, non è possibile esporre alcun dato sulla situazione economica e patrimoniale del solo comparto Difesa, Sicurezza e soccorso pubblico.
Le principali peculiarità del Comparto Difesa, Sicurezza e soccorso pubblico
- I lavoratori del comparto sicurezza (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Corpo nazionale dei vigili e Corpo Forestale dello Stato), ancora nel corso del 2015, possono accedere al pensionamento di vecchiaia con limiti di età inferiori rispetto al resto del personale dipendente dello Stato (cosiddetto personale civile) iscritto alla CTPS in relazione alla qualifica o grado. In particolare, per i lavoratori del comparto sicurezza, l’età massima per la permanenza in servizio è ricompresa tra i 61 anni e tre mesi e i 66 anni e tre mesi.
- Questi lavoratori maturano il diritto alla pensione di anzianità a 57 anni e tre mesi con 35 anni di anzianità contributiva, oppure – a prescindere dall’età anagrafica- con 40 anni e tre mesi di contributi(1). Gli iscritti che, alla data del 31 dicembre 2011, hanno già raggiunto la massima anzianità contributiva prevista (aliquota massima di pensione pari all’80% della retribuzione pensionabile(2) ), possono accedere alla pensione di anzianità all’età di 53 anni e tre mesi.
- I lavoratori usufruiscono di maggiorazioni di servizio in relazione alla natura del servizio svolto (ad esempio: servizio di confine; servizio di volo; servizio d’impiego operativo etc). Queste maggiorazioni consentono di raggiungere l’anzianità lavorativa per l’accesso alla pensione più rapidamente. Dal 1° gennaio 1998, l’accredito di queste maggiorazioni convenzionali è stato limitato ad un massimo totale di 5 anni.
- Il personale militare che, al momento della cessazione del servizio, percepisce l’indennità di volo e/o di aeronavigazione ha diritto a specifiche maggiorazioni economiche sulla pensione.
- Fino al 31 dicembre 1992:
- la pensione era calcolata sulla base della retribuzione tabellare dell’ultimo giorno di servizio, maggiorata del 18 per cento;
- non esistevano tetti retributivi, che sono stati parzialmente introdotti dal 1993 ed integralmente allineati a quelli in vigore nel FPLD nel 1998.
(1) Ai sensi dell’art.59, comma 6, Legge n. 449/1997
(2) La retribuzione pensionabile è denominata, tecnicamente, base pensionabile ed è costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili, integralmente percepiti, aumentata del 18 per cento (art. 53 del DPR 1092/1973)
Pensione privilegiata
La pensione privilegiata è stata abrogata per il personale civile nel 2011 mentre è rimasta in vigore per il personale militare e delle forze di polizia.
L’attuale disciplina³ prevede il diritto alla pensione di privilegio anche se l’infermità contratta in servizio non determina l’inidoneità al servizio. Il meccanismo attualmente in vigore prevede che il personale militare che ha avuto il riconoscimento di una infermità contratta in servizio può permanere in servizio ed ottenere, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, il riconoscimento di una pensione di privilegio. L’importo di tale trattamento, normalmente, è determinato dalla pensione ordinaria incrementata di un decimo.
Pensione ausiliaria
La pensione ausiliaria si applica solo al personale militare (Forze Armate, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza). Il collocamento in ausiliaria consiste nella possibilità, al raggiungimento dell’età pensionabile o dei 40 anni di anzianità contributiva, di essere congedati dal servizio attivo – con disponibilità ad eventuale richiamo in servizio per un periodo massimo di 5 anni.
Al militare in ausiliaria, a decorrere dal 1° gennaio 2015(4), spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, pari al 50% della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico che spetta al pari grado in servizio, dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente, a quella posseduta dal militare all’atto del collocamento in ausiliaria.
Per coloro che sono stati collocati in ausiliaria entro il 31 dicembre 2014 la percentuale dell’indennità è del 70%.
Al termine del periodo, la pensione viene calcolata considerando come retribuzioni anche quanto percepito in posizione di ausiliaria; ciò determina di conseguenza un trattamento pensionistico maggiorato.
Pensione di vecchiaia
Per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso la pensione di vecchiaia si ottiene al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per i singoli ordinamenti (Forze Armate, Carabinieri e Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato e Vigili del Fuoco), che varia anche in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo minimo di 20 anni.
Tali requisiti sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita che sia applicano alla generalità dei lavoratori.
Tuttavia, dal 1° gennaio 2013, se al compimento del limite di età sono già stati raggiunti i requisiti per il diritto a pensione di anzianità, il collocamento a riposo d’ufficio continua ad avvenire in corrispondenza dell’età massima per la permanenza in servizio, senza adeguamento alla speranza di vita.
Per coloro che rientrano nel sistema contributivo è possibile andare in pensione al compimento del 57° anno di età a condizione che risultino versati almeno 5 anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione, fino ai 65 anni, risulti non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale(5); fatto salvo l’adeguamento dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 2013.
Di seguito si riporta una tabella sintetica dei requisiti anagrafici previsti per le varie categorie.
(3) Articolo 67 del DPR 1092/1973
(4) Art. 1, comma 259 della legge n. 190/2014
(5) Art.1, commi 19 e 20, L.335/95
Pensione di anzianità
Le leggi di riforma del sistema pensionistico approvate nel corso degli ultimi anni&sup6; non sono state applicate al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Il decreto legge n. 201/2011 ha previsto un regolamento di armonizzazione per incrementare i requisiti minimi per la pensione anche per il personale di queste tre categorie, per il quale sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nel FPLD. Tuttavia tale regolamento ad oggi non è stato emanato, quindi il personale militare ha mantenuto i requisiti anagrafici e contributivi di 57 anni di età e tre mesi con un’anzianità contributiva pari a 35 anni oppure, a prescindere dall’età anagrafica, di 40 anni e tre mesi.
Con l’introduzione della quota di pensione contributiva per le anzianità successive al 1° gennaio 2012, prevista dalla legge n. 214/2011, è invece venuta meno la possibilità di ottenere la pensione di anzianità al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, (aliquota massima di pensione pari all’80% della retribuzione pensionabile) in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni, ad eccezione di chi aveva maturato tale anzianità entro il 31 dicembre 2011.
Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di rendimento (2%) gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva ed ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di pensione (80% della base pensionabile), sono i seguenti:
(6) leggi n.243/2004, n.247/2007
Calcolo della pensione
- Fino al 31 dicembre 1992 la pensione era costituita da un’unica quota calcolata sulla base della retribuzione tabellare dell’ultimo giorno di servizio (non sulla base della retribuzione media degli ultimi 5 anni come per gli iscritti al Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti – FPLD), maggiorata del 18%;
- Non vi erano tetti retributivi – esistenti invece nel FPLD (il tetto retributivo nel FPLD viene applicato nella forma di riduzione progressiva, per fasce di retribuzione, delle aliquote di rendimento);
- I tetti retributivi per il calcolo della pensione sono stati introdotti a partire dal 1993, e sono stati integralmente adeguati a quelli del FPLD dal 1° gennaio 1998 per il calcolo delle pensioni retributive con riferimento alle anzianità fino al 2011;
- Inoltre, fino al 31/12/1997, per il calcolo delle quote pensione di tutto il personale con grado di ufficiale e di dirigente per il comparto sicurezza e soccorso pubblico si applicano aliquote di rendimento diverse da quelle previste per la generalità degli iscritti al FPLD, che sono al massimo del 2%.
Le aliquote applicate sono le stesse previste per il personale civile (dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni universitarie):
- fino al 15° anno di anzianità il coefficiente di rendimento (l’aliquota con la quale nel sistema retributivo vengono valorizzati gli anni di contribuzione al fine del calcolo della pensione) è pari al 2,33% per ogni anno di anzianità;
- dal 16° anno in poi il coefficiente di rendimento è pari all’1,8%;
- il valore dell’aliquota di rendimento non può superare l’80 per cento della retribuzione pensionabile.
Per il personale dell’esercito, dell’aeronautica militare e della marina militare privo di grado di ufficiale si applicano le regole seguenti:
- Fino al 15° anno di anzianità il coefficiente di rendimento è pari al 2,33% per ogni anno di anzianità;
- dal 16° anno e fino al 20° il coefficiente di rendimento è pari all’1,8%;
- dal 21° anno e fino al 31.12.1997, il coefficiente di rendimento è pari al 2,25% per ogni anno di anzianità;
- dall’1.1.1998 in poi il coefficiente di rendimento è pari al 1,8% per ogni anno di anzianità;
- il valore dell’aliquota di rendimento non può superare l’80 per cento della retribuzione pensionabile.
Per l’arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza (Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri e Finanzieri); per i dipendenti del Corpo dei Vigili del Fuoco appartenenti al settore operativo e settore aeronavigante; per il personale del Corpo di polizia penitenziaria (se in servizio alla data dell’11 gennaio 1991); per il personale della Polizia; per il personale del Corpo Forestale dello Stato con ruolo di Ispettore Sovrintendente, Assistente e Agente le regole sono le seguenti:
- Fino al 15° anno di anzianità il coefficiente è pari al 2,33% per ogni anno di anzianità;
- dal 16° anno e fino al 20° il coefficiente è pari all’1,8%;
- dal 21° anno e fino al 31.12.1997, il coefficiente è pari al 3,60% per ogni anno di anzianità;
- dall’1.1.1998 in poi il coefficiente è pari al 2% per ogni anno di anzianità;
- l’aliquota massima non può in ogni caso superare l’80% della retribuzione pensionabile.
Dal 1° gennaio 1993 il trattamento pensionistico è dato dalla somma di due quote di pensione: la quota A, (determinata sulla base delle voci retributive(7) percepite l’ultimo giorno di servizio e sulla base dell’anzianità contributiva maturata al 31.12.1992) e la quota B (determinata considerando l’aliquota di rendimento riferita agli ulteriori servizi valutabili dal 1993 al 31.12.1995 per coloro che hanno un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni a tale data, oppure fino al 2011 per coloro che hanno almeno di 18 anni al 31.12.1995 ed alla media delle retribuzioni percepite in un determinato periodo di tempo detto “periodo di riferimento”, comprensive dal 01.01.1996 degli elementi accessori corrisposti per la parte eccedente la maggiorazione del 18%).
(7)indicate dall’art. 43 del D.P.R. 1092/1973
Dal 1° gennaio 1996 per coloro che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995 la pensione si calcola con il sistema retributivo; per coloro che avevano meno di 18 anni di anzianità (sistema misto), invece, la quota A si calcola come sopra mentre la quota B e la quota C, contributiva, si calcolano come per la generalità dei lavoratori iscritti al FPLD.
Dal 1° gennaio 2012 coloro che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995 sono destinatari della quota contributiva di pensione come la generalità dei lavoratori.
Maggiorazioni economiche spettanti in sede di pensione
A tutto il personale appartenente a tali corpi sono attribuiti(8) , in aggiunta alla base pensionabile, sei aumenti periodici alla base pensionabile.
Se al momento della cessazione dal servizio il personale percepisce l’indennità di volo e/o di aeronavigazione ha diritto ad una quota di pensione che si aggiunge all’importo del trattamento pensionistico, calcolata sulla base del numero di anni in cui è stata percepita tale indennità.
Per coloro che cessano dal servizio per limiti di età con un sistema di calcolo contributivo o misto il montante individuale dei contributi è incrementato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per un’aliquota del 33 per cento. Ai fini della maggiorazione la base imponibile da prendere in considerazione è la retribuzione contributiva percepita alla cessazione.
Agli ufficiali la cui nomina in servizio permanente o l’ammissione ai corsi normali delle accademie militari sia stata subordinata al possesso di diploma di laurea, spetta il riconoscimento d’ufficio di massimo 6 anni di laurea.
(8) In virtù dell’articolo 4 del D.lgs. n.165/1997
Maggiorazioni di servizio
Le maggiorazioni sono aumenti di servizio che la legge riconosce in relazione ad un particolare status dell’iscritto o in base alla natura del servizio svolto e che concorrono alla definizione dell’anzianità contributiva. Nel caso di sovrapposizione di maggiorazioni viene valutata quella più favorevole per l’iscritto. Dal gennaio 1998 le maggiorazioni non possono complessivamente eccedere i 5 anni. Gli aumenti di servizi a seguito di maggiorazioni maturate al 31/12/1997 sono riconosciuti utili ai fini pensionistici anche se eccedenti i 5 anni, ma non possono essere riconosciute ulteriori maggiorazioni.
Ricalcolo con metodo contributivo di pensioni effettivamente erogate del personale appartenente al Comparto Difesa, Sicurezza e soccorso pubblico
Nel presente documento si presentano i risultati di uno studio che si propone di verificare gli effetti di un ricalcolo contributivo applicato alle pensioni vigenti del comparto Difesa e Sicurezza della Cassa trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato ( CTPS).
Il grafico qui sotto documenta come le pensioni del Fondo con decorrenza successiva al 2009 si rapportano con le prestazioni che sarebbero state erogate applicando il metodo contributivo.
Più del 90% dei trattamenti in essere subirebbe, con il calcolo contributivo, una riduzione dell’importo compresa tra il 40% e il 60%.
La concentrazione della distribuzione su livelli di riduzione elevati è determinata anche dal fatto che le maggiorazioni dell’anzianità contributiva previste dalla normativa vigente nel calcolo retributivo non sono state computate nel ricalcolo contributivo.
Il 90% delle pensioni esaminate ha una età alla decorrenza non superiore ai 57 anni e il grafico seguente, che riporta gli importi lordi medi mensili distribuiti per età alla decorrenza, mostra una sostanziale invarianza negli importi ricalcolati fino all’età di 57 anni. Fino a quell’età i trattamenti in essere sono in media quasi il doppio rispetto a quelli ricalcolati con il contributivo.
Per fare alcuni esempi:
- un dirigente della prefettura, andato in pensione a 60 anni nel 2010 titolare di una pensione lorda mensile 2015 di 6.450 euro, percepisce una prestazione di 3.290 euro più alta di quella che avrebbe ottenuto con il ricalcolo contributivo;
- un ufficiale di Marina andato in pensione a 52 anni nel 2010 vedrebbe il suo assegno pensionistico passare dagli attuali 5.730 euro mensili a 2.750 euro;
- un sottufficiale andato in pensione all’età di 54 anni nel 2013 con una pensione attuale di 3.030 euro lordi mensili avrebbe un calcolo contributivo pari a 1.520 euro.
Nota metodologica sul ricalcolo contributivo
Il calcolo contributivo comporta la disponibilità delle informazioni relative alla storia contributiva del lavoratore che nel caso di pensioni con decorrenza lontana nel tempo risulta assai difficoltosa da reperire.
Sono state prese in considerazione circa 13 mila pensioni di vecchiaia ed anzianità con decorrenza compresa fra il 2010 e il 2015.
L’analisi è stata condotta su un numero limitato di posizioni individuali per le quali è stato possibile recuperare le informazioni retributive necessarie al ricalcolo, così come disciplinato nel caso di opzione per il contributivo.
Per ciascun pensionato sono state raccolte le informazioni anagrafiche e contributive relativa alla storia lavorativa rilevate dagli archivi del sistema di gestione delle liquidazioni ex-INPDAP.
Per quanto riguarda le retribuzioni sono state acquisite quelle utilizzate nel calcolo della pensione che le amministrazioni di appartenenza hanno determinato sulla base del profilo economico-giuridico di ciascun assicurato.
La disponibilità delle informazioni retributive è comunque limitata agli anni successivi al 1992 in relazione alle esigenze elaborative legate al calcolo della prestazione pensionistica.
Sulla base delle retribuzioni suddette è stato determinato il montante contributivo secondo le regole previste nell’informativa INPDAP n. 65 del 30/11/2001 recante le disposizioni per il calcolo della pensione con opzione per il contributivo.
Ai fini della determinazione della quota di montante relativa ai periodi più risalenti nel tempo sono state prese in considerazione le retribuzioni degli anni 1993-1995 o in mancanza di queste, le ultime disponibili.
Le somma delle contribuzioni capitalizzate mediante i coefficienti di rivalutazione (media quinquennale del PIL nominale) costituiscono il montante contributivo.
Le aliquote contributive utilizzate sono quelle in vigore nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti così come previsto nell’informativa citata.
Il montante così determinato fino all’anno e al mese di decorrenza è stato moltiplicato per il coefficiente di trasformazione in rendita relativo alla età dell’assicurato alla decorrenza della pensione.
Avendo preso in considerazione pensioni con decorrenza successiva al 2009 sono stati utilizzati i coefficienti di trasformazione contenuti nella Legge 247/2007 e per le decorrenze successive al 2012 quelli riportati nel Decreto 15 maggio 2012 del Ministero del Lavoro.
In relazione al fatto che i coefficienti di trasformazione sono pubblicati a partire dall’età di 57 anni, per tutti pensionati con età alla decorrenza inferiore a tale limite è stato utilizzato il coefficiente di trasformazione dell’età 57 con un effetto migliorativo dell’importo ricalcolato in forma contributiva essendo questi coefficienti crescenti al crescere dell’età.
Moltiplicando il montante per il coefficiente di trasformazione e dividendo per tredici si ottiene la pensione contributiva mensile lorda che va confrontata con l’importo della pensione alla decorrenza rilevata negli archivi dell’Istituto.
Per le analisi riferite all’anno 2015 l’importo della pensione contributiva è stato rivalutato applicando alla pensione contributiva determinata come sopra, la stessa percentuale di variazione calcolata tra l’importo retributivo lordo in pagamento al 1.1.2015 e quello alla decorrenza.