L’osservanza degli obblighi di comunicazione dell’assenza per malattia è preordinata a consentire lo spedito e celere funzionamento dell’organizzazione dell’attività giornaliera dell’ufficio o dell’unità cui il ricorrente appartiene e si riflette sulla turnazione dei colleghi e dei dipendenti del personale interessato; va, dunque, ascritta agli obblighi di buona fede e leale cooperazione tra debitore e creditore (della prestazione lavorativa, nel caso di specie), la cui violazione ben giustifica una sanzione quale quella in questione della deplorazione congiunta alla pena pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità di stipendio, secondo un criterio di normale diligenza e proporzionalità.