Alla cessazione del quinquennio di sospensione dal servizio, disposta ex art. 9 comma 2, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 nei confronti del dipendente della Polizia di Stato sottoposto a processo penale per i reati di cui è imputato, con conseguente temporanea riammissione in servizio, l’Amministrazione può legittimazione assegnarlo ad una sede di servizio diversa da quella originaria, tenendo conto delle esigenze dei suoi diversi uffici e della compatibilità del dipendente con la sede; l’esercizio di detti poteri non soffre limiti perché non incidono in via cautelare sul rapporto di lavoro, che resta ripristinato nella sua pienezza, ma sono finalizzati all’individuazione della sede di servizio in coerenza con le disposizioni del relativo ordinamento di settore.